IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la legge 7 giugno 2000, n. 150, ed in particolare l'articolo
5;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
19 aprile 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  individua i titoli per l'accesso del
personale  da  utilizzare  per  le  attivita'  di  informazione  e di
comunicazione,   disciplina  i  modelli  formativi  finalizzati  alla
qualificazione   professionale  del  personale  che  gia'  svolge  le
attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  nelle  pubbliche
amministrazioni, e stabilisce i requisiti minimi dei soggetti privati
e  pubblici  abilitati  allo  svolgimento  di  attivita' formative in
materia    di    informazione   e   comunicazione   delle   pubbliche
amministrazioni.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alle
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione delle regioni a
statuto  ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;".
              - Il   decreto   legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
          supplemento     ordinario,     reca:     "Norme    generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche".
              - La  legge  7 giugno  2000,  n.  150, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   13 giugno   2000,   n.   136,  reca:
          "Disciplina   delle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione    delle   pubbliche   amministrazioni".   Si
          trascrive il testo dell'art. 5:
              "Art.  5.  -  1.  Con  regolamento da emanare, ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, si provvede alla
          individuazione  dei  titoli  per l'accesso del personale da
          utilizzare  presso  le  pubbliche  amministrazioni  per  le
          attivita'  di  informazione e di comunicazione. Il medesimo
          regolamento  prevede  e  disciplina altresi' gli interventi
          formativi  e  di  aggiornamento  per  il personale che gia'
          svolge attivita' di informazione e di comunicazione.".

          Nota all'art. 1:
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
          il testo del comma 2 dell'art. 1:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".